28 novembre 2007
Riprende l'iter al Senato del Bersani ter concernente "Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione" approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa. I punti: Denominazione istituti tecnici superiori, nomina commissione per l'esame di maturità, superamento divisione tra licei e percorsi professionali, stabilità dell'organico delle scuole, rappresentanza dei genitori nei consigli di istituto, nomina dei dirigenti scolastici, iscrizione dei docenti che conseguiranno l'abilitazione nell'anno accademico 2007-2009 alle graduatorie di educazione musicale nella scuola media, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riconoscimento dei titoli di studio, donazioni a favore delle scuole, edilizia scolastica, promozione dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche
Riferisce alla Commissione il senatore RANIERI (Ulivo), il quale ricostruisce anzitutto l'iter del disegno di legge n. 1848 presso la Camera dei deputati, rammentando che esso è il risultato dello stralcio operato sul disegno di legge n. 2272, cosiddetto "Bersani" in materia di liberalizzazioni. Esso ha poi seguito un procedimento autonomo in Commissione cultura ed è stato modificato anche attraverso l'apporto di emendamenti dell'opposizione. Ricorda poi che alcune disposizioni previste nel testo originario del disegno di legge n. 2272-ter, segnatamente le norme sul tempo pieno e sul pagamento delle supplenze per maternità, sono confluite nel decreto-legge n. 147 del 2007.
Il disegno di legge n. 1848 ha quindi perso parte del suo carattere organico, che va ricostruito tenendo presente le altre misure inserite nel summenzionato decreto-legge n. 147 e nel disegno di legge finanziaria.
Passando all'esame del testo, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, modifica la denominazione del titolo che conclude il percorso formativo degli istituti tecnici superiori, ora definito "diploma di tecnico superiore". Il mutamento in questione non è a suo giudizio meramente lessicale, in quanto il diploma pone fine al carattere sperimentale del percorso, come dimostra il riconoscimento del suddetto titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.
Il comma 4 dell'articolo 1, prosegue il relatore, novella la legge n. 425 del 1997 prevedendo fra l'altro una modifica dell'ordine di preferenza delle categorie tra le quali deve essere nominato il presidente della commissione per l'esame di maturità, anteponendo i professori universitari e i ricercatori confermati ai docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
Il successivo comma 5 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005 superando la netta divisione tra licei e percorsi professionali, in connessione ai cambiamenti introdotti dal decreto-legge n. 7 del 2007 in ordine all'articolazione del sistema di istruzione secondaria superiore. La misura riafferma, ad avviso del relatore, la corretta natura del sistema nazionale di istruzione, costituito dai tre canali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e renderebbe necessaria una revisione dei relativi profili educativi.
Si sofferma altresì sul comma 7 dell'articolo 1 in materia di organi collegiali dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti esprimendo particolare condivisione a che la rappresentanza dei genitori nei consigli di istituto - ora denominati consigli di indirizzo - sia sostituita da quella degli studenti. Concorda inoltre sulla partecipazione ai consigli di indirizzo di esponenti degli enti locali, delle università e delle associazioni ubicate nei territori interessati.
Quanto al comma 8, fa presente che con decreto ministeriale saranno definite le condizioni per la stabilità dell'organico delle scuole assicurando in tal modo la continuità dei percorsi educativi, con attenzione particolare ai docenti di sostegno, alle aree a rischio e alle classi funzionanti all'interno degli ospedali. Il decreto in questione richiederà peraltro un confronto con le rappresentanze sindacali, dato che le modalità per garantire la stabilità impattano su profili inerenti l'organizzazione del lavoro.
Dà indi conto del comma 9 dell'articolo 1 in materia di nomina dei dirigenti scolastici, auspicando che si dia un assetto definitivo alla questione privilegiando il concorso ordinario quale modalità di reclutamento.
Dopo aver posto in luce le misure previste dal comma 11, recante una deroga alla disciplina vigente attraverso la quale si consente l'iscrizione dei docenti che conseguiranno l'abilitazione nell'anno accademico 2007-2009 alle graduatorie di educazione musicale nella scuola media, sottolinea il carattere innovativo del comma 12, concernente il peso, il trasporto e l'uso dei libri di testo. Al riguardo osserva che l'individuazione di principi e criteri sarà affidata a un regolamento di delegificazione con il quale sarà fra l'altro istituito un apposito comitato tecnico-scientifico formato da esperti e dai componenti dell'Osservatorio sui libri di testo.
Evidenzia altresì la rilevanza del comma 13, mediante il quale il Ministero della pubblica istruzione corrisponde direttamente ai comuni le somme per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle scuole. L'ammontare previsto, pari a circa 38 milioni di euro a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, è stato concordato in sede di Conferenza unificata. Ciò rappresenta a suo giudizio un importante passo avanti al fine di rendere effettiva l'autonomia delle scuole, i cui bilanci sono in gran parte destinati proprio al pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU); nella medesima direzione si collocano anche le misure volte ad alleggerire le istituzioni scolastiche dagli oneri connessi al pagamento delle supplenze per maternità, confluite nel decreto-legge n. 147 del 2007.
Illustra quindi l'articolo 2, che estende agli extracomunitari la normativa già prevista per i cittadini europei in materia di riconoscimento dei titoli di studio, subordinandolo ad una eventuale prova integrativa di lingua italiana. Da tale obbligo sono esentati coloro i quali abbiano già seguito con profitto corsi di italiano negli Stati di provenienza.
Relativamente all'articolo 3, il relatore rammenta che in occasione del dibattito sulla possibilità di effettuare donazioni a favore delle scuole era stata prefigurata l'esigenza di compensare le istituzioni scolastiche in maggiori difficoltà. In tal senso si pone quindi l'articolo in questione, che istituisce un fondo perequativo la cui consistenza è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'offerta formativa.
Con riferimento all'articolo 4 in materia di edilizia scolastica, sottolinea la necessità di recuperare gli stanziamenti già destinati e rimasti inutilizzati, i quali saranno riassegnati alle Regioni per la realizzazione di piani straordinari, specialmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da situazioni di disagio sociale.
Dopo aver dato conto dell'articolo 5, orientato a rendere autonoma l'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla promozione dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche, illustra l'articolo 6, recante fra l'altro abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 226 del 2005 incompatibili con la nuova disciplina. Condivide in particolare che le future Indicazioni nazionali siano adottate con regolamento e non con legge, tanto più che su di esse occorre un pieno coinvolgimento delle scuole.
Avviandosi alla conclusione ribadisce l'utilità delle misure introdotte soprattutto in materia di organici, educazione degli adulti e esonero dal pagamento della TARSU, rilevando tuttavia che quest'ultimo intervento sarebbe dovuto confluire nel decreto-legge n. 147 atteso il suo carattere d'urgenza.
dal sito Orizzontescuola.it